Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  sia  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
  
                               Art. 1 
  
  
                   Rateizzazione debiti tributari 
  
  1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
462, il comma 7 e' abrogato. 
  2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo; 
    b) dopo il comma 1-bis sono inseriti  i  seguenti:  «  1-ter.  Il
debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e
1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili  di  importo
crescente per ciascun anno. 
  1-quater. Ricevuta  la  richiesta  di  rateazione,  l'agente  della
riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo  nel
caso  di  mancato  accoglimento  ((  della  richiesta  ))  ovvero  di
decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche
gia' iscritte alla data di concessione della rateazione ». 
    c)  al  comma  3,  alinea,  le  parole  da:  «  della   »   a   «
successivamente, » sono soppresse e dopo le parole: « due rate  »  e'
inserita la seguente: « consecutive ». 
  3. I piani di rateazione a rata costante, gia' emessi alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  non  sono  soggetti   a
modificazioni, salvo il caso di proroga ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. 
  4. Al fine di una piu' equilibrata riscossione dei loro crediti  di
natura patrimoniale,  gli  enti  pubblici  dello  Stato  possono,  su
richiesta  del  debitore,  che  versi  in  situazioni  di   obiettiva
difficolta' economica, ancorche' intercorra contenzioso con lo stesso
ovvero lo stesso gia' fruisca di una  rateizzazione,  riconoscere  al
debitore la ripartizione del pagamento delle  somme  dovute  in  rate
costanti, ovvero in rate variabili. La  disposizione  del  precedente
periodo non trova applicazione  in  materia  di  crediti  degli  enti
previdenziali (( nei casi di ottemperanza ad  obbligazioni  derivanti
da sanzioni comunitarie. )) 
  (( 4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, e successive modificazioni, il  soggetto  pubblico  e'  comunque
tenuto a procedere al pagamento, in favore  del  beneficiario,  delle
somme che, fermo quanto  disposto  dall'articolo  72-ter  del  citato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602   del   1973   e
dall'articolo  545  del  codice   di   procedura   civile,   eccedono
l'ammontare del debito per  cui  si  e'  verificato  l'inadempimento,
comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti. )) 
  (( 4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di  cui  al  comma  1
costituisce violazione dei doveri d'ufficio. )) 
  (( 4-quater. Costituisce altresi' violazione dei  doveri  d'ufficio
il mancato pagamento delle somme  dovute  al  beneficiario  ai  sensi
dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. )) 
  5. All'articolo 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante  il  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, dopo le parole: « all'importo
di cui  all'articolo  48-bis,  commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 » sono inserite
le seguenti: « ; costituiscono violazioni  definitivamente  accertate
quelle relative all'obbligo di pagamento  di  debiti  per  imposte  e
tasse certi, scaduti ed esigibili ». 
  6. Sono fatti salvi i comportamenti  gia'  adottati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto dalle stazioni  appaltanti  in
coerenza con la previsione contenuta nel comma 5. 
 
 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  3-bis  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (Unificazione ai  fini
          fiscali e contributivi  delle  procedure  di  liquidazione,
          riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3,  comma
          134, lettera b), della L. 23 dicembre 1996,  n.  662,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 3-bis. (Rateazione delle somme dovute)  -  1.  Le
          somme  dovute  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma   2,   e
          dell'articolo 3, comma 1,  possono  essere  versate  in  un
          numero massimo di sei rate  trimestrali  di  pari  importo,
          ovvero, se  superiori  a  cinquemila  euro,  in  un  numero
          massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 
              2. 
              3. L'importo della prima rata deve essere versato entro
          il  termine  di  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione.  Sull'importo  delle  rate  successive  sono
          dovuti gli interessi al tasso  del  3,5  per  cento  annuo,
          calcolati dal primo giorno del secondo  mese  successivo  a
          quello  di  elaborazione  della  comunicazione.   Le   rate
          trimestrali nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono
          l'ultimo giorno di ciascun trimestre 
              4. Il mancato  pagamento  della  prima  rata  entro  il
          termine di cui al comma 3, ovvero anche di una  sola  delle
          rate diverse dalla prima  entro  il  termine  di  pagamento
          della  rata  successiva,  comporta   la   decadenza   dalla
          rateazione e l'importo  dovuto  per  imposte,  interessi  e
          sanzioni  in  misura  piena,  dedotto  quanto  versato,  e'
          iscritto a ruolo. 
              4-bis. Il tardivo pagamento di una rata  diversa  dalla
          prima entro il termine di pagamento della  rata  successiva
          comporta l'iscrizione a ruolo  a  titolo  definitivo  della
          sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre  1997,  n.  471,   e   successive   modificazioni,
          commisurata all'importo della rata versata  in  ritardo,  e
          degli  interessi  legali.  L'iscrizione  a  ruolo  non   e'
          eseguita se il contribuente si avvale del  ravvedimento  di
          cui all'articolo 13 del  decreto  legislativo  18  dicembre
          1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il  termine
          di pagamento della rata successiva. 
              5.  La  notificazione  delle  cartelle   di   pagamento
          conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4  e
          4-bis e' eseguita entro il 31  dicembre  del  secondo  anno
          successivo a quello di scadenza della  rata  non  pagata  o
          pagata in ritardo. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis  e  5
          si applicano anche alle  somme  da  versare  a  seguito  di
          ricevimento della comunicazione prevista  dall'articolo  1,
          comma  412,  della  legge  30  dicembre   2004,   n.   311,
          relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. 
              6-bis. Le rate previste dal presente  articolo  possono
          essere anche di  importo  decrescente,  fermo  restando  il
          numero massimo stabilito. 
              7. (abrogato).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 19  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
          come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 19. (Dilazione del pagamento) - 1. L'agente della
          riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere,
          nelle  ipotesi  di  temporanea  situazione   di   obiettiva
          difficolta' dello stesso,  la  ripartizione  del  pagamento
          delle  somme  iscritte  a  ruolo  fino  ad  un  massimo  di
          settantadue rate mensili. 
              1-bis.  In  caso  di  comprovato  peggioramento   della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta decadenza. 
              1-ter. Il  debitore  puo'  chiedere  che  il  piano  di
          rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in  luogo  di
          rate costanti, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno. 
              1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente
          della  riscossione  puo'   iscrivere   l'ipoteca   di   cui
          all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della
          richiesta ovvero di decadenza ai sensi del  comma  3.  Sono
          fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di
          concessione della rateazione. 
              2. 
              3.  In  caso  di  mancato   pagamento   di   due   rate
          consecutive: 
                a) il debitore decade automaticamente  dal  beneficio
          della rateazione; 
                b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
          immediatamente ed  automaticamente  riscuotibile  in  unica
          soluzione; 
                c) il carico non puo' piu' essere rateizzato. 
              4. Le rate mensili nelle quali il  pagamento  e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione.". 
              Si riporta il testo vigente  degli  articoli  48-bis  e
          72-ter del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
          n. 602 del 1973: 
              "Art.  48-bis   (Disposizioni   sui   pagamenti   delle
          pubbliche amministrazioni) - 1. A decorrere dalla  data  di
          entrata in vigore del regolamento di cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
          societa' a prevalente  partecipazione  pubblica,  prima  di
          effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un  importo
          superiore  a  diecimila  euro,  verificano,  anche  in  via
          telematica, se il beneficiario e' inadempiente  all'obbligo
          di versamento  derivante  dalla  notifica  di  una  o  piu'
          cartelle di pagamento per  un  ammontare  complessivo  pari
          almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
          al pagamento e segnalano la  circostanza  all'agente  della
          riscossione   competente   per    territorio,    ai    fini
          dell'esercizio dell'attivita' di  riscossione  delle  somme
          iscritte a ruolo. La presente disposizione non  si  applica
          alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto  il
          sequestro o la confisca ai  sensi  dell'articolo  12-sexies
          del decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,  n.  356,  ovvero
          della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
              2. Con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          1. 
              2-bis. Con decreto  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
          comma 1 puo'  essere  aumentato,  in  misura  comunque  non
          superiore al doppio, ovvero diminuito". 
              "Art. 72-ter (Limiti di pignorabilita') - 1.  Le  somme
          dovute a  titolo  di  stipendio,  di  salario  o  di  altre
          indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,
          comprese quelle dovute a causa  di  licenziamento,  possono
          essere pignorate dall'agente della riscossione: 
                a) in misura pari ad un decimo  per  importi  fino  a
          duemila euro; 
                b) in misura  pari  ad  un  settimo  per  importi  da
          duemila a cinquemila euro. 
              2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, comma
          4, del codice di procedura civile, se  le  somme  dovute  a
          titolo di stipendio,  di  salario  o  di  altre  indennita'
          relative al rapporto  di  lavoro  o  di  impiego,  comprese
          quelle  dovute  a  causa  di  licenziamento,   superano   i
          cinquemila euro.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  545  del
          codice di procedura civile: 
              "Art. 545 (Crediti impignorabili) - Non possono  essere
          pignorati i crediti alimentari, tranne  che  per  cause  di
          alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente  del
          tribunale o di un giudice da lui delegato e  per  la  parte
          dal medesimo determinata mediante decreto. 
              Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto
          sussidi di grazia o di  sostentamento  a  persone  comprese
          nell'elenco  dei  poveri,   oppure   sussidi   dovuti   per
          maternita', malattie o funerali da casse di  assicurazione,
          da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. 
              Le somme dovute dai privati a titolo di  stipendio,  di
          salario o di  altre  indennita'  relative  al  rapporto  di
          lavoro o di impiego  comprese  quelle  dovute  a  causa  di
          licenziamento,  possono  essere   pignorate   per   crediti
          alimentari nella  misura  autorizzata  dal  presidente  del
          tribunale o da un giudice da lui delegato. 
              Tali somme possono essere pignorate nella misura di  un
          quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e  ai
          comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. 
              Il pignoramento per il simultaneo concorso delle  cause
          indicate precedentemente non  puo'  estendersi  oltre  alla
          meta' dell'ammontare delle somme predette. 
              Restano  in  ogni  caso  ferme  le  altre   limitazioni
          contenute in speciali disposizioni di legge.". 
              Si riporta il testo dell'articolo  3  del  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008,  n.
          40  (Modalita'  di  attuazione  dell'articolo  48-bis   del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, recante disposizioni in  materia  di  pagamenti  da
          parte delle pubbliche amministrazioni): 
              "Art. 3. (Effetti della verifica)  -  1.  Se  Equitalia
          Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui  all'articolo
          2 comunicando che non risulta un inadempimento,  ovvero  se
          non fornisce  alcuna  risposta  nel  termine  previsto  dal
          medesimo  articolo  2,  il  soggetto  pubblico  procede  al
          pagamento a favore del beneficiario  delle  somme  ad  esso
          spettanti. 
              2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta  un
          inadempimento,   la   richiesta   del   soggetto   pubblico
          costituisce  segnalazione  ai  sensi  del  citato  articolo
          48-bis,  comma  1,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica n. 602 del 1973. 
              3.  Nel  caso  previsto   dal   comma   precedente   la
          comunicazione di cui al comma 2  dell'articolo  2  contiene
          l'indicazione dell'ammontare del  debito  del  beneficiario
          per cui si e' verificato l'inadempimento, comprensivo delle
          spese esecutive e degli interessi di mora  dovuti.  Con  la
          stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A.  preannuncia
          l'intenzione dell'agente della riscossione  competente  per
          territorio  di  procedere  alla  notifica  dell'ordine   di
          versamento di  cui  all'articolo  72-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. 
              4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento  delle
          somme  dovute  al  beneficiario   fino   alla   concorrenza
          dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del  comma  3
          per   i   trenta   giorni   successivi   a   quello   della
          comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti
          di  cui  all'articolo  545,  terzo  comma,  del  codice  di
          procedura  civile,  il  soggetto   pubblico   sospende   il
          pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo
          articolo 545 e  di  cui  all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. 
              5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e  prima
          della   notifica   dell'ordine   di   versamento   di   cui
          all'articolo  72-bis  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da  parte
          del beneficiario o provvedimenti  dell'ente  creditore  che
          fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare,
          Equitalia  Servizi  S.p.A.  lo  comunica   prontamente   al
          soggetto pubblico, indicando l'importo  del  pagamento  che
          quest'ultimo puo' conseguentemente effettuare a favore  del
          beneficiario. 
              6. Decorso il termine di cui al comma 4  senza  che  il
          competente agente della riscossione  abbia  notificato,  ai
          sensi  dell'articolo  72-bis   del   citato   decreto   del
          Presidente della Repubblica n. 602 del  1973,  l'ordine  di
          versamento di somme per l'importo di cui  al  comma  3,  il
          soggetto  pubblico  procede  al   pagamento   delle   somme
          spettanti al beneficiario.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  38  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 38. (Requisiti di  ordine  generale)  -  1.  Sono
          esclusi dalla partecipazione alle procedure di  affidamento
          delle concessioni e degli appalti di  lavori,  forniture  e
          servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non
          possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 
                a)  che  si  trovano  in  stato  di  fallimento,   di
          liquidazione coatta, di concordato preventivo,  o  nei  cui
          riguardi sia in corso un procedimento per la  dichiarazione
          di una di tali situazioni; 
                b) nei cui confronti  e'  pendente  procedimento  per
          l'applicazione di una delle misure di  prevenzione  di  cui
          all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423  o  di
          una delle cause ostative previste  dall'articolo  10  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e  il  divieto
          operano  se  la  pendenza  del  procedimento  riguarda   il
          titolare o il direttore tecnico, se si  tratta  di  impresa
          individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta  di
          societa' in nome collettivo,  i  soci  accomandatari  o  il
          direttore tecnico se si tratta di societa'  in  accomandita
          semplice,  gli   amministratori   muniti   di   poteri   di
          rappresentanza o il direttore  tecnico  o  il  socio  unico
          persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in  caso  di
          societa' con meno di quattro soci, se si  tratta  di  altro
          tipo di societa'; 
                c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
          condanna passata in giudicato, o emesso decreto  penale  di
          condanna  divenuto   irrevocabile,   oppure   sentenza   di
          applicazione   della   pena   su   richiesta,   ai    sensi
          dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
          gravi in danno dello Stato o della Comunita'  che  incidono
          sulla  moralita'  professionale;  e'  comunque   causa   di
          esclusione la condanna, con sentenza passata in  giudicato,
          per uno o piu' reati di partecipazione a  un'organizzazione
          criminale, corruzione, frode, riciclaggio,  quali  definiti
          dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo  1,
          direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano  se
          la sentenza o il decreto sono stati emessi  nei  confronti:
          del titolare o  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          impresa individuale; dei soci o del direttore  tecnico,  se
          si  tratta  di  societa'  in  nome  collettivo;  dei   soci
          accomandatari o del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di
          societa'  in  accomandita  semplice;  degli  amministratori
          muniti di poteri di rappresentanza o del direttore  tecnico
          o del socio unico  persona  fisica,  ovvero  del  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con meno di  quattro  soci,
          se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio. In ogni
          caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti
          dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente  la
          data di pubblicazione del bando di gara, qualora  l'impresa
          non  dimostri  che  vi  sia  stata  completa  ed  effettiva
          dissociazione   della   condotta   penalmente   sanzionata;
          l'esclusione e il divieto in ogni caso non  operano  quando
          il  reato  e'  stato   depenalizzato   ovvero   quando   e'
          intervenuta la riabilitazione ovvero  quando  il  reato  e'
          stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
          revoca della condanna medesima; 
                d) che  hanno  violato  il  divieto  di  intestazione
          fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
          n.  55;  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente
          dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
          disposta se la violazione non e' stata rimossa; 
                e) che hanno commesso  gravi  infrazioni  debitamente
          accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
          obbligo derivante dai rapporti di  lavoro,  risultanti  dai
          dati in possesso dell'Osservatorio; 
                f) che, secondo motivata valutazione  della  stazione
          appaltante, hanno  commesso  grave  negligenza  o  malafede
          nell'esecuzione delle prestazioni affidate  dalla  stazione
          appaltante che bandisce la gara; o che  hanno  commesso  un
          errore   grave   nell'esercizio   della   loro    attivita'
          professionale, accertato con qualsiasi mezzo  di  prova  da
          parte della stazione appaltante; 
                g)   che    hanno    commesso    violazioni    gravi,
          definitivamente accertate, rispetto agli obblighi  relativi
          al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
          italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
                h) nei cui  confronti,  ai  sensi  del  comma  1-ter,
          risulta l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui
          all'articolo  7,  comma  10,  per  aver  presentato   falsa
          dichiarazione o falsa documentazione in merito a  requisiti
          e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
          gara e per l'affidamento dei subappalti; 
                i)   che    hanno    commesso    violazioni    gravi,
          definitivamente  accertate,  alle  norme  in   materia   di
          contributi  previdenziali  e  assistenziali,   secondo   la
          legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
                l)  che  non  presentino  la  certificazione  di  cui
          all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo  il
          disposto del comma 2; 
                m) nei cui confronti e' stata applicata  la  sanzione
          interdittiva di cui all'articolo 9, comma  2,  lettera  c),
          del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231  o  altra
          sanzione che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la
          pubblica   amministrazione   compresi    i    provvedimenti
          interdittivi di  cui  all'articolo  36-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
                m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo  40,
          comma  9-quater,  risulta   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico di cui  all'articolo  7,  comma  10,  per  aver
          presentato falsa dichiarazione o  falsa  documentazione  ai
          fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
                m-ter) di cui alla  precedente  lettera  b)  che  pur
          essendo stati vittime dei reati  previsti  e  puniti  dagli
          articoli 317 e 629 del codice  penale  aggravati  ai  sensi
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorita'
          giudiziaria,  salvo   che   ricorrano   i   casi   previsti
          dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981,
          n. 689.  La  circostanza  di  cui  al  primo  periodo  deve
          emergere dagli indizi a base della richiesta  di  rinvio  a
          giudizio formulata nei  confronti  dell'imputato  nell'anno
          antecedente alla pubblicazione  del  bando  e  deve  essere
          comunicata, unitamente alle generalita' del soggetto che ha
          omesso  la  predetta  denuncia,   dal   procuratore   della
          Repubblica procedente all'Autorita' di cui all'articolo  6,
          la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
          dell'Osservatorio; 
                m-quater)  che  si  trovino,  rispetto  ad  un  altro
          partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se  la
          situazione di controllo o  la  relazione  comporti  che  le
          offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
              1-bis. Le cause di  esclusione  previste  dal  presente
          articolo  non  si  applicano  alle   aziende   o   societa'
          sottoposte a sequestro o confisca  ai  sensi  dell'articolo
          12-sexies  del  decreto-legge  8  giugno  1992,   n.   306,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  1992,
          n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,  ed  affidate
          ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a
          quelle  riferite  al   periodo   precedente   al   predetto
          affidamento, o finanziario. 
              1-ter. In caso di presentazione di falsa  dichiarazione
          o falsa documentazione, nelle procedure  di  gara  e  negli
          affidamenti di subappalto, la stazione  appaltante  ne  da'
          segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano  state
          rese  con  dolo  o  colpa  grave  in  considerazione  della
          rilevanza o della gravita' dei fatti  oggetto  della  falsa
          dichiarazione    o    della    presentazione    di    falsa
          documentazione,   dispone   l'iscrizione   nel   casellario
          informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
          e dagli affidamenti di subappalto ai  sensi  del  comma  1,
          lettera h), fino ad un anno, decorso il quale  l'iscrizione
          e' cancellata e perde comunque efficacia. 
              2. Il candidato o il concorrente  attesta  il  possesso
          dei  requisiti  mediante   dichiarazione   sostitutiva   in
          conformita'  alle  previsioni   del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  in
          cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
          quelle per le quali abbia beneficiato della  non  menzione.
          Ai fini del comma 1, lettera  c),  il  concorrente  non  e'
          tenuto ad indicare  nella  dichiarazione  le  condanne  per
          reati  depenalizzati  ovvero  dichiarati  estinti  dopo  la
          condanna stessa, ne' le condanne revocate, ne'  quelle  per
          le quali e' intervenuta  la  riabilitazione.  Ai  fini  del
          comma 1, lettera g), si intendono gravi le  violazioni  che
          comportano un omesso pagamento di imposte e  tasse  per  un
          importo superiore all'importo di cui  all'articolo  48-bis,
          commi  1  e  2-bis,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.   602;   costituiscono
          violazioni  definitivamente   accertate   quelle   relative
          all'obbligo di pagamento di  debiti  per  imposte  e  tasse
          certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma  1,  lettera
          i), si intendono gravi le violazioni ostative  al  rilascio
          del documento unico  di  regolarita'  contributiva  di  cui
          all'articolo 2, comma 2,  del  decreto-legge  25  settembre
          2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui  all'articolo  47,
          comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il
          possesso degli stessi requisiti prescritti per il  rilascio
          del documento unico di regolarita'  contributiva.  Ai  fini
          del comma 1,  lettera  m-quater),  il  concorrente  allega,
          alternativamente: a) la dichiarazione di  non  trovarsi  in
          alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
          codice  civile  rispetto  ad  alcun  soggetto,  e  di  aver
          formulato l'offerta autonomamente; b) la  dichiarazione  di
          non essere a conoscenza della partecipazione alla  medesima
          procedura  di  soggetti  che  si   trovano,   rispetto   al
          concorrente, in una delle situazioni di  controllo  di  cui
          all'articolo 2359 del codice civile, e  di  aver  formulato
          l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione  di  essere  a
          conoscenza della partecipazione alla medesima procedura  di
          soggetti  che  si  trovano,  rispetto  al  concorrente,  in
          situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
          civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.  Nelle
          ipotesi di cui alle  lettere  a),  b)  e  c),  la  stazione
          appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
          relative  offerte  sono  imputabili  ad  un  unico   centro
          decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica  e
          l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura  delle
          buste contenenti l'offerta economica. 
              3. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione  di  cui  al  presente  articolo,   si   applica
          l'articolo 43, del decreto del Presidente della  Repubblica
          28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo,  per  l'affidatario,
          l'obbligo di presentare la  certificazione  di  regolarita'
          contributiva di cui all'articolo 2, del  decreto  legge  25
          settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22  novembre
          2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del  decreto
          legislativo  14  agosto   1996,   n.   494   e   successive
          modificazioni e integrazioni. In  sede  di  verifica  delle
          dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni  appaltanti
          chiedono al competente ufficio del  casellario  giudiziale,
          relativamente ai candidati o ai concorrenti, i  certificati
          del  casellario  giudiziale  di  cui  all'articolo  21  del
          decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
          n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33,  comma  1,
          del medesimo decreto n. 313 del 2002. 
              4. Ai fini degli accertamenti relativi  alle  cause  di
          esclusione di cui al presente articolo,  nei  confronti  di
          candidati  o  concorrenti  non  stabiliti  in  Italia,   le
          stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o  ai
          concorrenti di fornire i necessari documenti  probatori,  e
          possono altresi' chiedere la cooperazione  delle  autorita'
          competenti. 
              5. Se nessun documento o certificato e'  rilasciato  da
          altro  Stato   dell'Unione   europea,   costituisce   prova
          sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli  Stati
          membri  in  cui  non  esiste  siffatta  dichiarazione,  una
          dichiarazione resa dall'interessato innanzi a  un'autorita'
          giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
          organismo professionale qualificato a riceverla  del  Paese
          di origine o di provenienza." .